Comune di Sant'Agnello


Si informa che in data 24 marzo 2021 il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo regolamento dell'imposta di soggiorno

Regolamento in vigore dal 01/01/2021

Regolamento vigente fino al 31/12/2019

Link per le strutture ricettive (Software TouristTax): https://tourtaxmain.servizienti.it/TourTax/?c=I208

Per assistenza tecnica chiamare 081.8427167 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì

FAQ - Domande frequenti su Software TouristTax

Video Tutorial - funzionamento TouristTax

Video tutorial - modalità automatica

Video tutorial - modalità dichiarativa

Video tutorial - operatività manuale

 

Tariffe in Vigore


Il decreto legislativo 14 marzo 2011 n° 23 ha dato facoltà ai Comuni capoluogo di Provincia, nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, di istituire l'imposta di soggiorno da applicarsi con gradualità in proporzione al prezzo, fino a 5 euro per ogni pernottamento.

Dal 1 aprile 2012 è stata istituita l'imposta di soggiorno nel Comune di Sant’Agnello e ne è stato approvato il relativo regolamento.

L'imposta è commisurata alla tipologia delle strutture ricettive fino ad un massimo di 5 euro per persona per notte secondo le misure approvate con atto di
G.C. n. 96/2023.

Il soggetto gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di provvedere alla riscossione del tributo da parte del proprio cliente, rilasciandone quietanza.

L' imposta si applica alle singole persone non residenti nel Comune di Sant’Agnello, per un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.

Si evidenzia che coloro che pernottano negli immobili locati ad uso turistico sono anch'essi assoggettati al pagamento dell'imposta, fino ad un massimo di 7 notti.

Sono previste le seguenti esenzioni:

  • i minori fino al compimento del diciottesimo anno di età;
  • gli autisti di autobus e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
  • l’accompagnatore di soggetto diversamente abile;


Obblighi dei gestori

I gestori hanno l'obbligo di dichiarare mensilmente all'Ente, entro il giorno 15 del mese successivo, il numero di ospiti, il numero dei pernottamenti (a tariffa intera o a tariffa ridotta), il numero dei soggetti esenti, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. Sempre entro il giorno 15 del mese successivo, il gestore effettua il riversamento al Comune dell'imposta di soggiorno. L'invio della dichiarazione deve essere effettuato mediante procedura on line (dopo aver ritirato le credenziali e successiva registrazione a questo portale). Il riversamento dell'imposta al Comune di Sant’Agnello può essere effettuato mediante i seguenti sistemi di pagamento:

  • Pago PA
  • bonifico bancario su c/c bancario IBAN IT13Y0623040052000057276543 intestato a Comune di Sant’Agnello – servizio di tesoreria;

Si ricorda di completare l'intera procedura di invio della dichiarazione, completa in ogni sua parte (con l'indicazione degli estremi del versamento, ad esempio, CRO, VCY, provvisorio di entrata/quietanza), fino al ricevimento della conferma di buon esito della procedura.

In ogni struttura, i gestori devono informare i propri ospiti riguardo all'esistenza dell'imposta di soggiorno, mediante esposizione di apposita cartellonistica che contenga indicazioni relative all'applicazione dell'imposta, all'entità applicabile nella struttura, nonché alle esenzioni e riduzioni previste. Tale obbligo sussiste qualunque sia il canale utilizzato dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web e portali/piatta-forme online.

La documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione, l'attestazione del riversamento dell'imposta al Comune devono essere obbligatoriamente conservate per cinque anni

A seguito dell’entrata in vigore del Dl 34/2020 art. 180 che ha modificato il comma 1 dell’art. 4 del D.Lgs 23/2011, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Tale Dichiarazione sostituisce il Modello 21 ovvero il conto della gestione relativo all’anno precedente che i gestori avevano l’obbligo di presentare entro il 30 gennaio di ogni anno. Tuttavia, dovrà essere presentato il Modello 21 relativo al periodo antecedente l’entrata in vigore del Decreto ovvero al 19 maggio 2020.

Le nuove regole agiscono sin dal 19 maggio 2020, giorno in cui è entrato in vigore il Decreto 34/2020 (Decreto Rilancio).

Recentemente l’art. 25 comma 3-bis del D.L. n. 41 del 22/03/2021 (Decreto Sostegni) ha inserito all’art. 4, comma 1-ter del D.L. n. 23/2011 la disposizione secondo la quale la Dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2020 deve essere presentata unitamente alla Dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2021.  Si comunica che, per effetto delle novità previste dal Decreto Semplificazioni, la scadenza per la dichiarazione dell'imposta di soggiorno è spostata dal 30 giugno al 30 settembre 2022.

L'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
 
Le dichiarazioni e i dati in esse contenuti, una volta acquisiti e trattati dal MEF, saranno messi a disposizione dei Comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno e contributo di soggiorno per Roma Capitale per le proprie finalità istituzionali e di controllo.
 
Quindi il decreto interviene a disciplinare le modalità di presentazione della dichiarazione, mentre non incide sulle modalità di versamento dell’imposta, il cui gettito deve essere versato dai responsabili del pagamento ai Comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno, secondo le modalità disciplinate con regolamento comunale.

 


 

 


 

Questionario di valutazione della qualità dei servizi offerti  

Documenti Allegati

Ulteriori informazioni

Data inserimento / aggiornamento: 14/02/2024
Unità di competenza: IV UNITA'
Informazioni e Contatti: Ufficio Tributi - Affissioni - Pubblicità
Pec Ufficio di Competenza: tributi.santagnello@asmepec.it
Telefono: +390815332226


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