Comune di Sant'Agnello

Continuo a ricevere gli avvisi Tari, ma non abito in quell'immobile da anni, cosa devo fare? L'ufficio Anagrafe non vi ha comunicato nulla?

La cancellazione non può essere effettuata d' ufficio sulla base di denunce anagrafiche.

I soggetti passivi sono tenuti a presentare apposita denuncia di cessazione, che dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno successivo a quello della presentazione stessa. In caso di mancata presentazione nel corso dell'anno di cessazione , il tributo non è dovuto se il contribuente dimostri di non aver continuato l' occupazione o detenzione dei locali, ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

Mentre in caso di inizio occupazione/detenzione la denuncia va fatta entro il 30 Giugno dell'anno successivo.

Ho ricevuto un avviso di accertamento per omessa denuncia/infedele riferito ad anni precedenti? Ma non si è prescritto?

Ai sensi della legge 296/2006 art.1 comma 161, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Quali sono le modalità di applicazione della sanzione sugli accertamenti omessa/infedele denuncia? Perchè la sanzione è ripetuta su ogni avviso?

Le modalità di applicazione sono previste dall' art.76 Dlgs.507/93 oltre che dai Decreti n. 471, 472 e 473 del 18/12/1997 in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.
In genere si applica il principio del cumulo giuridico, per il quale si stabilisce un unica sanzione base, aumentata da un quarto al doppio, che viene poi spalmata sugli avvisi successivi.

Posso pagare in unica soluzione alla scadenza dell'ultima rata?

Il versamento in unica soluzione e' solitamente previsto alla data di scadenza della prima rata, comunque in ogni caso è necessario attenersi alle scadenze deliberate dal comune e riportate sull'avviso.

Se un immobile, di cui sono proprietario, resta vuoto, ma comunque allacciato ad un'utenza idrica e/o elettrica singola o condominiale? Posso presentare una denuncia di cessazione Tari?

L'immobile deve versare in condizioni di obiettiva inutilizzabilità, quindi non deve essere allacciato a nessuna utenza, oltre ad essere privo di arredi e suppellettili.

Difatti la loro presenza è indice di una potenziale utilizzabilità del locale con conseguente assoggettamento alla tassa rifiuti.

Perché devo pagare la Tari per la cantina e/o garage? Che quantità di rifiuti possono mai produrre? Inoltre è sprovvisto di allaccio all'utenza elettrica ?

La TARI è dovuta per tutte le superfici detenute, coperte e scoperte operative suscettibili di produzione di rifiuti a qualsiasi uso adibiti. Come varie volte affermato dalla Corte di Cassazione , a nulla rileva il fatto che la presenza umana sia sporadica , ai fini impositivi ciò che conta è l'occupazione o detenzione dell'immobile. Costituisce onere del contribuente provare l'esistenza di condizioni di obiettiva inutilizzabilità.

Il soggetto passivo dell'immobile a ruolo Tari è deceduto. L'abitazione resta non utilizzata, ma comunque a disposizione della famiglia. Chi deve pagare il tributo?

Se si provvede alla cessazione delle utenze domestiche nulla più è dovuto, in caso contrario sarebbe opportuno volturare la posizione a carico di uno degli eredi, in modo da poter usufruire anche di un eventuale riduzione per uso discontinuo.

In caso di mancata voltura, gli avvisi di pagamento saranno inviati ad uno degli eredi,in virtù del vincolo di solidarietà esistente tra coobbligati.

Se la superficie metrica che mi viene imputata non coincide con quella reale a chi devo rivolgermi?

Bisogna presentare apposita istanza di rettifica all'Agenzia del territorio, nei modi e nelle forme previste dalla stessa. L'esibizione di tale richiesta al concessionario può comportare la sospensione del pagamento in corso, in attesa dell'esito da parte dell'Agenzia.

Posso utilizzare l' istituto della compensazione? Se si in che modo ed entro quali limiti?

E possibile far ricorso al rimborso in compensazione solo se previsto dal regolamento generale delle entrate e secondo le modalità in esso indicate. Comunque deve trattarsi esclusivamente di tributi aventi la stessa natura.

Mi sono separato, ricevo l'avviso Tari ancora a mio nome cosa devo fare per cessare la posizione ed eventualmente intestarla alla mia ex moglie?

In caso di separazione sarebbe opportuno volturare la posizione TARI al coniuge assegnatario dell’immobile. Laddove non sia possibile, il soggetto non assegnatario ha comunque facoltà di presentare denuncia di cessazione, allegando alla stessa, copia della sentenza di separazione. In tal caso si procederà a convocare l 'ex coniuge assegnatario (qualora non siano decorsi i termini per la presentazione della denuncia, anche in ravvedimento) oppure a generarne la posizione tramite accertamento d'ufficio.

Abito in un immobile di categoria catastale c/2 c/6 , devo pagare la Tari come civile abitazione?

SI. La TARI va corrisposta facendo riferimento alla tariffa prevista per le civili abitazioni.

Ho un debito relativo a più avvisi, posso fare un'unica istanza di rateizzazione?

No. Bisogna procedere alla rateizzazione di ogni singolo avviso.

In caso di pagamento rateale, se non riesco a rispettare le scadenze, incorro in qualche sanzione?

E’ consentito il versamento tardivo con ravvedimento.
Mentre in caso di mancato versamento il regolamento generale delle entrate del Comune di riferimento può prevedere la decadenza dal beneficio, con conseguente recupero per intero della somma dovuta.

Cos'è la Tefa? Perchè devo pagare questo ulteriore tributo?

Istituita dall'articolo 19 del Dlgs.504/92, la TEFA è il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed

igiene dell'ambiente,la cui percentuale determinata dalla Provincia, viene riversata alla stessa dal Comune.

A fine mese effettuerò una ristrutturazione del mio immobile, posso beneficiare di una sospensione dal tributo?

Si. Ma a condizione che l' intervento comprometta il regolare utilizzo dell' immobile.

Al fine di ottenere la sospensione del tributo, è necessario presentare all’ufficio tributi apposita richiesta, con allegata copia della CILA protocollata al Comune (dove sono riportate le caratteristiche degli interventi da effettuare, oltre ai dati catastali dell'immobile).

Per riattivare la contribuzione,bisogna esibire all’ufficio tributi la copia della comunicazione di fine lavori protocollata all'ufficio comunale competente.

Ho effettuato il pagamento al 50% con mia moglie, perché sono in comunione di beni, ho versato correttamente?

Pur restando non sanzionabile il versamento effettuato in questo modo, è tuttavia preferibile effettuare il versamento in base alle effettive quote di possesso, al fine di evitare una maggiore incidenza di errore nelle successive fasi di controllo e accertamento. In caso di versamento difforme è quindi consigliabile comunicarlo all’ufficio tributi.

Ho donato casa ai miei figli, dobbiamo presentare la dichiarazione? In quali casi va presentata?

No. In questo caso non è obbligatoria la presentazione. La dichiarazione IMU/TASI non deve essere presentata quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche attraverso il modello unico informatico (MUI), che è quello utilizzato dai notai per effettuare la registrazione, trascrizione e iscrizione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.(compravendite-donazioni-variazione di rendita-fusione o frazionamento di immobili-cambio di categoria catastale). Pertanto la presentazione è obbligatoria solo in quei casi che comportano una variazione della base imponibile o sull'ammontare dell'imposta dovuta. (fabbricato inagibile-fabbricato di interesse storico o artistico ect.).

Esistono agevolazioni e/o esenzioni? Se si cosa devo fare per beneficiarne?

Sono previste delle riduzioni del 50 % della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e per quelli di interesse storico-artistico. Inoltre con la legge di stabilità 2016 e' stata introdotta una nuova riduzione. Si tratta di una impostazione molto restrittiva in quanto limita la possibilità del comodato a pochi casi: può realizzarsi solo tra parenti in linea retta e a condizione che gli immobili siano presenti nello stesso comune. Si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di due, ma in tal caso uno dei due deve essere l'abitazione principale del proprietario. Mentre sempre dal 2016 gli immobili adibiti ad abitazione principale sono esenti dal pagamento TASI ad esclusione di quelli di lusso (A1-A8-A9). Inoltre è prevista l'esenzione per gli immobili di proprietà delle società edilizie rimasti invenduti. Per gli immobili inagibili recuperati per finalità assistenziali. Per i terreni ricadenti in aree montane e collinari dalla cui descrizione riportata nella visura catastale si evince l'impossibilità della coltivazione (terreno argilloso-roccioso). Sono inoltre completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione alla previdenza agricola.

Chi è il soggetto passivo IMU/TASI in caso di separazione?

In caso di separazione il soggetto passivo IMU/TASI è il coniuge assegnatario.

Sono proprietario di un immobile di categoria C/2 (sottotetto), presso il quale ho fissato la residenza anagrafica, posso considerarlo abitazione principale?

No. Gli immobili appartenenti a questa tipologia catastale come già precedentemente previsto dalla normativa ICI, possono essere considerati tutt'al più come pertinenze dell'abitazione principale .In caso inverso sono soggette all'imposta (IMU) come altri fabbricati.

Sono proprietario di due unità immobiliari di categoria A comunicanti, posso considerarle entrambe abitazione principale?

No. Ciò era possibile solo in regime ICI. Con l’introduzione dell’ IMU viene considerata abitazione principale solo uno degli immobili di categoria “A” anche se comunicanti.

Gli appartenenti alle forze dell’ordine devono pagare IMU/TASI?

Non essendo più richiesto, nei loro confronti il requisito della dimora o residenza, viene assimilato all'abitazione principale, solo un unico immobile di cui è proprietario a condizione che non venga locato.

I residenti presso strutture sanitarie devono pagare IMU/TASI?

L’IMU/TASI non è dovuta sull’unico immobile di proprietà di soggetti residenti presso strutture sanitarie, purché non locato.

I residenti all’estero devono pagare l’ IMU/TASI?

A partire dall'anno 2015 è considerata abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso.

Sorge il diritto di abitazione in favore del coniuge superstite nel caso in cui il de cuius era comproprietario con un terzo?

Il diritto di abitazione ex art. 540 c.c la cui ratio è quella di tutelare il diritto alla casa del coniuge superstite in questo caso non trova applicazione, poiché ciò costituirebbe una forte limitazione al diritto di proprietà del terzo, estraneo alla vicenda mortis causa. Esso infatti sorge ex lege quando il de cuius era proprietario esclusivo dell'immobile in questione oppure comproprietario con l'altro coniuge. In questo caso le quote degli aventi diritto verranno accresciute in base alle disposizioni successorie.

Quali sono le scadenze per il versamento? Posso rateizzare?

Le scadenze sono fissate al 16 Giugno in acconto e al 16 Dicembre a saldo. Non sono ammesse rateizzazioni. E' consentito solo avvalersi del ravvedimento in caso di pagamento tardivo.

Posso pagare tutto a saldo?

No. L’importo annuale può essere versato interamente solo alla data di scadenza prevista per il versamento in acconto.

Posso usufruire dell'istituto del ravvedimento?

Si. E' possibile il pagamento tardivo con ravvedimento con le seguenti modalità:

Ravvedimento sprint fino a 14 giorni di ritardo (sanzione 0,1% giornaliero e interessi giornalieri sul tasso di riferimento annuale).
Ravvedimento breve dal 15° al 30° giorno di ritardo (sanzione 1,5% fissa e interessi giornalieri sul tasso di riferimento annuale).
Ravvedimento medio dal 31° al 90° giorno di ritardo (sanzione 1.67% fissa e interessi giornalieri sul tasso di riferimento annuale).
Ravvedimento lungo dal 91° giorno in poi fino alla data di scadenza di scadenza del versamento (sanzione 3.75% fissa e interessi giornalieri sul tasso di riferimento annuale).

Con una scrittura privata, ho concesso in uso gratuito ai miei figli due immobili, posso considerali abitazione principale?

No. In tal caso non vengono soddisfatti i requisiti necessari affinché tale concessione rilevi ai fini impositivi. Dal 01 Gennaio 2016 l'immobile concesso in uso gratuito non può in alcun modo essere assimilato all'abitazione principale. Può dar luogo,a determinate condizioni, solamente ad una riduzione del 50% da applicare sulla base imponibile.

Le condizioni sono:

Registrazione presso l’Agenzia delle Entrate del comodato ad uso gratuito.

Può realizzarsi solo tra parenti in linea retta di 1°grado (genitori-figli e viceversa), i quali devono utilizzarla come abitazione principale.

Per immobile si deve intendere solo quello ad uso abitativo (di tipo A con esclusione degli A7-A8-A9-A10) con estensione ad un max di tre pertinenze, una per ogni categoria catastale (C2-C6-C7).

Il comodante deve essere proprietario di una sola unità immobiliare sul territorio nazionale e deve risiedere anagraficamente o dimorare abitualmente nel Comune dove si trova l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio è concesso anche qualora il comodante oltre all'immobile concesso in uso gratuito possiede, nello stesso comune, anche un altro immobile adibito a sua abitazione principale . L'applicazione della condizione più favorevole decorre dalla data di registrazione del comodato e il termine per la presentazione della dichiarazione IMU è il 30 Giugno dell’anno successivo rispetto all’avvenuta concessione.

 

Sono proprietario di un immobile inagibile, per usufruire della riduzione cosa devo fare?

Al fine di poter usufruire della riduzione del 50% della base imponibile, l'interessato dovrà presentare, entro il termine previsto per le dichiarazioni IUC, la certificazione rilasciata dall'ufficio tecnico comunale, attestante l'inagibilità/inabitabilità dell'immobile, oppure ai sensi del DPR 445/200 apposita dichiarazione sostitutiva eventualmente corredata da documentazione comprovante lo stato dell'immobile. Il venir meno delle condizioni richieste dalla legge per l'agevolazione, comporta l'obbligo di presentazione la dichiarazione di variazione IMU.

L’imposta di soggiorno fa riferimento ad un periodo particolare dell’anno solare?

Si. L’imposta si applica nel periodo dal 1 marzo al 31 ottobre di ogni anno.

Come si calcola l’Imposta di Soggiorno?

Si moltiplica il numero degli ospiti, escluso il numero degli esenti, per il numero dei loro pernottamenti (fino ad un massimo di 7). Il risultato ottenuto si moltiplica per la tariffa corrispondente alla propria categoria.

Cosa si intende per pernottamenti e come si calcolano?

Si intende ogni notte di permanenza di un ospite in una struttura, indipendentemente dal tipo di camera occupata.

Per esempio, se 2 persone si trattengono 3 notti, il totale dei pernottamenti è pari a 6 (2x3), se invece gli ospiti sono 5 e 2 di essi si trattengono 5 notti mentre 3 si trattengono 1 notte sola, il totale dei pernottamenti è pari a 13 (2x5 + 3x1).

Gli ospiti che soggiornano per lavoro come operai, rappresentanti, studenti, etc. sono soggetti all'imposta di soggiorno?

Si, l'imposta ha come base imponibile il pernottamento in strutture ricettive senza distinzione delle motivazioni per le quali l'ospite soggiorna, salvo esenzioni e riduzioni previste dal regolamento.

Chi occupa una camera in orario diurno, il così detto "day-use", è soggetto al pagamento dell'imposta?

Il "day use" non è soggetto al pagamento, in quanto il regolamento comunale richiede come presupposto d'imposta il pernottamento nella struttura ricettiva.

Quando deve essere richiesto il pagamento dell’imposta all’ospite?

Di regola l’imposta deve essere riscossa dal gestore della struttura ricettiva al termine del soggiorno dell’ospite. In caso di soggiorno di “lunga durata” l’imposta sarà richiesta all’ospite in occasione del primo pagamento.

Esempio: un ospite soggiorna per 5 mesi e sono stati concordati dei pagamenti mensili, l’imposta dovrà essere richiesta dopo il primo mese e per sole 7 notti.

E se il cliente si rifiuta di pagare?

Nel caso di rifiuto alla corresponsione dell'imposta da parte dell'ospite, il gestore gli farà compilare il modulo predisposto dal Comune. I dati del cliente che omette di effettuare il pagamento andranno indicati anche nella relativa sezione della dichiarazione da inviare al Comune.

Sarà compito degli uffici comunali emettere i relativi atti, nei confronti del soggetto passivo (ospite), per il recupero dell'imposta non versata con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi, come previsto dalla norma.

Se al 1° Ottobre ci sono già degli ospiti arrivati precedentemente, come deve essere calcolata l'imposta?

L'imposta dovrà essere calcolata solo per i pernottamenti effettuati dal 1° di Ottobre.

Esempio: arrivo il 20 Settembre e partenza il 5 Ottobre. L'ospite paga l'imposta per 4 pernottamenti.

L'importo è soggetto ad IVA o no?

L'imposta di soggiorno è sempre esclusa dall'applicazione dell'IVA.

Gli accordi commerciali tra tour operator e strutture ricettive hanno rilevanza sugli obblighi dell'Imposta di Soggiorno?

Essi hanno rilevanza solo fra le parti e non incidono sulle scadenze e obblighi per l'Imposta di Soggiorno. Pertanto, l'imposta per gruppi di viaggi organizzati da tour operator dovrà essere richiesta agli ospiti alla fine del loro soggiorno indipendentemente dagli accordi commerciali.

Nel caso di viaggi di gruppo la quietanza va rilasciata ad ogni singolo soggetto?

La quietanza può essere rilasciata singolarmente o anche solamente al capo gruppo.

Chi rientra nella definizione di accompagnatore turistico?

Sono definiti “accompagnatori turistici” coloro che, per attività professionale, accompagnano gruppi di persone nei viaggi.  Non sono, pertanto, esentati gli accompagnatori di gruppi che non svolgano tale attività per professione, come ad esempio i professori che accompagnano gli studenti nelle gite, il “capogruppo” che si presta ad accompagnare gruppi di anziani.

Come vengono conteggiate le esenzioni per gli accompagnatori turistici che presentano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo?

È prevista l'esenzione dal pagamento per un accompagnatore turistico che presta attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo di almeno 25 partecipanti.

Come vengono conteggiate le esenzioni per gli autisti di pullmann?

È prevista l'esenzione dal pagamento per ogni autista di pullmann che soggiorna per esigenze di servizio, a prescindere dal numero di persone che accompagna.

Nel caso in cui una struttura ricettiva risulti aperta, ma non ha alcuna imposta da versare è tenuta ad effettuare la dichiarazione annuale?

Si. Se la struttura ricettiva risulta aperta e non ha avuto clienti oppure questi non erano tenuti al pagamento dell’imposta, il gestore della struttura ricettiva è tenuto a compilare ed inviare ugualmente la dichiarazione all’ente.

Nel caso in cui una struttura ricettiva sia stagionale, è obbligata a fare la dichiarazione entro il 31 gennaio dell’anno successivo?

La scadenza del 31 gennaio è il termine ultimo entro il quale presentare la dichiarazione.

In caso di apertura stagionale, il gestore della struttura ricettiva può trasmettere all’Ente la dichiarazione relativa ai trimestri solari per i quali ha riscosso l’imposta successivamente alla chiusura della sua attività, senza dover aspettare il termine ultimo del 31 gennaio.

Quale certificazione devono produrre gli accompagnatori di soggetti diversamente abili che usufruiscono anche di un assegno di accompagnamento, per avere diritto all’esenzione?

Devono produrre una certificazione medica o il verbale rilasciato dalla Commissione medica o altra certificazione medico/amministrativa attestanti l’invalidità del 100%  della persona che accompagnano, nonché il verbale rilasciato dall’ente che corrisponde l’assegno di accompagnamento o qualsiasi altro documento ufficiale che attesti che il soggetto invalido usufruisce anche dell’assegno di accompagnamento.

Se un ospite effettua un’escursione, con pernottamento, in altra città, ma mantiene la stanza prenotata a Sant’Agnello e poi torna a soggiornarvi, deve pagare l’imposta anche per i giorni in cui ha soggiornato fuori Sant’Agnello?

No, l’ospite non deve pagare l’imposta per i giorni in cui ha pernottato fuori dal Comune di Sant’Agnello visto che mantiene la disponibilità della stanza, aspetto rilevante per l’applicabilità della “sospensione” ai fini del conteggio dei pernottamenti imponibili totali; per cui il soggetto pagherà fino ad un massimo di 7 pernottamenti, non conteggiando, però, i giorni di pernottamento in altra città, essendo considerati come giorni di sospensione (ossia il periodo si interrompe e poi riparte). Diversamente, se l’ospite non mantiene la disponibilità della camera, al suo rientro a Sant’Agnello il conteggio dei pernottamenti imponibili riparte da zero, senza poter considerare il periodo di soggiorno precedente all'escursione con pernottamento.

Alla voce "CODICE ENTE/CODICE COMUNE" del modello F24 cosa devo scrivere?

Si deve scrivere il codice catastale del Comune. Ad esempio per il Comune di Sant’Agnello è I208.

Cosa devo scrivere nella colonna "NUMERO IMMOBILI"?

Si deve indicare il numero degli immobili per i quali si versa l'imposta.

L'importo da pagare deve essere arrotondato?

Sì, il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Se uguale a 49 centesimi l'arrotondamento va effettuato per difetto.

Esempi: 24,48 euro = 24 euro

24,78 euro = 25 euro

Modello F24 come si compila?

Il modello F24 si compila indicando il codice tributo relativo alla fattispecie per la quale si paga la TASI o l'IMU e il codice catastale del Comune. Succesivamente si barra la casella "Acc.", "Saldo" oppure sia "Acc." che "Saldo" se si paga in unica soluzione, si indica il n° di immobili (per abitazione e pertinenza si deve indicare 2) e l'anno di riferimento: 2014, 2015, ecc.. Il campo detrazione è facoltativo così come è facoltativa la compilazione del "codice identificativo operazione". Nel caso di compilazione del modello semplificato bisogna anche indicare il campo Sezione: EL.

Nel modello F24 l'importo delle pertinenze deve essere indicato a parte o insieme all'abitazione principale?

L'importo relativo alle pertinenze dell'abitazione principale deve essere indicato unitamente all'importo dovuto per l'abitazione principale utilizzando il codice tributo 3912.

Nel modello F24 semplificato cosa devo scrivere per il versamento dell'IMU all'interno della sezione MOTIVO DEL PAGAMENTO nella colonna "SEZIONE"?

Si deve scrivere il destinatario del versamento "EL", cioè ente locale.

Per pagare l'acconto o il saldo quale casella devo barrare?

Per l'acconto la casela "Acc", per il saldo la casella "Saldo"

Si possono correggere gli errori eventualmente fatti nella compilazione del modello F24?

E’ certamente possibile procedere alla correzione di questo tipo di errori presentando, presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, in carta libera, una "Istanza per la correzione di dati erroneamente indicati sul modello F24".

Con tale istanza è possibile sanare le tipologie più comuni di errori quali:

Indicazione errata della data di riferimento dell’imposta

Indicazione errata del numero degli immobili

Indicazione errata dei codici tributo (ad esempio se per il pagamento dell’abitazione principale, anziché il codice 3912, abbiamo utilizzato i due codici 3918 e 3919)

Indicazione errata dei codici di rateazione

Si ricorda comunque che tali tipi di errori, non incidendo sul debito d’imposta, non sono in alcun modo sanzionabili né dall’Amministrazione statale né dall’Amministrazione comunale.

Per altre tipologie di errori, non incidendo sul debito d’imposta e non essendo di ostacolo all’attività di controllo dell’ufficio (ad esempio se ci siamo dimenticati di indicare l’importo della detrazione per l’abitazione principale nell’apposito campo), l’utente non è obbligato a presentare alcuna istanza.

Diverso il caso di importi pagati in eccesso o in difetto rispetto al dovuto. Per i primi è possibile procedere con la compensazione sui prossimi versamenti della somma versata in eccesso, oppure con una richiesta di rimborso al Comune. I secondi verranno sanati con la procedura del ravvedimento operoso.

L’eventuale versamento d’imposta ad un Comune piuttosto che ad un altro (errata indicazione del codice comune sul modello F24), deve essere segnalato in forma scritta dal contribuente ai due Comuni coinvolti, i quali, fatti i dovuti accertamenti, provvederanno autonomamente al trasferimento delle somme.

Dove si paga il Modello F24?

I contribuenti non titolari di partita Iva, che dunque non sono obbligati al pagamento in via telematica, devono presentare il modello F24 presso:

qualsiasi sportello degli agenti della riscossione (Agenzia entrate riscossione)

una banca

un ufficio postale

Per ulteriori approfondimenti si consiglia di consultare il sito dell'Agenzia delle Entrate: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Versare/F24/Scheda+Info+F24/Come+effettuare+versamenti+F24/

Come avvengono gli arrotondamenti delle rate da pagare con il modello F24? L'arrotondamento deve essere effettuato per singola rata o per dovuto annuo?

Sul come effettuare l'arrotondamento del dovuto di un tributo, bisogna fare riferimento all'art.1, comma 166, della L.296/2006 e successiva circolare del Ministero dell'Economia del 2012, qui riportate:

L’importo dovuto dovrà essere arrotondato all’unità di euro, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (art. 1, comma 166, della L. 296/2006).

La circolare del Ministero dell’Economia n. 3DF/2012 ha chiarito che:

ove l’importo decimale sia di 49 centesimi, l’arrotondamento va eseguito per difetto; poiché ad ogni tipologia di immobile è associato un differente codice tributo, l’arrotondamento deve eseguirsi per ciascun rigo del modello F24, allo scopo di        salvaguardare le esigenze di omogeneizzazione dell’automazione dei vari tributi.

In aggiunta a quanto esposto è da ricordarsi che relativamente all'Imu (e di conseguenza la Tasi) bisogna sempre tenere in considerazione il dovuto annuo e no le singole rate. L'Imu infatti è un' imposta annuale e non semestrale, dunque gli arrotondamenti vanno effettuati sul dovuto annuale.

Comma 12 dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011.
12. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nonché a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili (modifica introdotta dal D.L. 16/2012, art. 4, c. 5, lett. h). 
12-bis. Per l’anno 2012 il pagamento della prima rata dell’imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dal presente articolo; la seconda rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l’anno 2012, l’imposta dovuta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari a un terzo dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in due rate, di cui la prima, entro il 16 giugno in misura pari al 50% dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per il medesimo anno, i comuni iscrivono nel bilancio di previsione l’entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla ta bella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. L’accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello stato dell’eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo dipartimento delle finanze, ai sensi dell’accordo sancito dalla conferenza stato città e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle finanze da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’art. 172, c. 1, lett. e) del T.U. di cui all D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 1, c. 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo (comma introdotto dal D.L. 16/2012, art. 4, c. 5, lett. e). 12-ter. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono interventue variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all’art. 9, c. 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

Restano ferme le disposizioni dell’art. 37, c. 55 del D.L 4 luglio 2006, n. 223, conv. con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, e dall’art. 1, c. 104 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012 (comma introdotto dal D.L. 16/2012, art. 4, c. 5, lett. e).

Chi può utilizzare il ravvedimento operoso?

L'utilizzo del Ravvedimento Operoso è consentito a tutti i contribuenti. A seguito della Legge di stabilità 2015 (legge 190/2014 – comma 637 lettera b) sono stati modificati i limiti di tempo del ravvedimento operoso.

In particolare dal 2015, a seguito delle modifiche introdotte, l'istituto è stato rivisitato prevedendo:

la possibilità di regolarizzare fino al termine di decadenze del potere di accertamento dell'amministrazione;l'eliminazione di alcune cause ostative ora rappresentate soltanto dalla notifica di un avviso di accertamento, di liquidazione o di un avviso bonario.

Quanti tipi di ravvedimento operoso esistono?

RAVVEDIMENTO OPEROSO (art.13 D.Lgs.n.472/97)

- cd "ravvedimento sprint" (D.Lgs, 471/97, art. 13 c.1, 3° periodo), che prevede sanzioni pari a 0,1% per ogni giorno di ritardo, a condizione che il versamento sia eseguito entro 14 giorni dall'omissione;

- cd "ravvedimento breve" (D.Lgs. 472/97, art. 13 c.1 lett. a-bis) coordinato con D.Lgs, 471/97, art. 13, c.1, 2° periodo, che prevede sanzioni pari ad 1/10 del minimo (1,50%), purché il versamento venga eseguito entro 30 giorni dall'omissione; 

- cd "ravvedimento intermedio" (D.Lgs. 472/97, art. 13, c.1, lett. a-bis), coordinato con D.Lgs, 471/97, art. 13, c.1, 2° periodo, che prevede sanzioni pari ad 1/9 del minimo (1,67%, a condizine che il versamento sia eseguito entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore, ovvero per le omissioni e gli errori commessia in dichiarazione, entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui è stato commesso l'errore o l'emissione imputata;

- cd "ravvedimento lungo" (D.Lgs. 472/97, art. 13, c.1, lett.b) che prevede sanzioni pari ad 1/8 del minimo (3,75%), a condizione che il versamento avvenga tra il 91° giorno all'anno della violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione;

-  cd "ravvedimento lunghissimo", che prevede sanzioni pari ad 1/7 del minimo (4,2%), a condizione che il versamento sia eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, o, se non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o errore e sanzioni pari ad 1/6 del minimo (5%), se il versamento è eseguito oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore.

Il ravvedimento lunghissimo è applicato solamente per i tributi gestiti dall'agenzia delle entrate (dunque no per quelli comunali come Imu, Tasi, Tari, ecc...)

Se utilizzo il ravvedimento operoso cosa devo barrare sul modello F24 o sul bollettino postale?

Si deve barrare la casella "RAVV".

In caso di ravvedimento operoso come si devono versare le sanzioni e gli interessi?

Le sanzioni e gli interessi del ravvedimento operoso dovranno essere versati unitamente all'imposta dovuta e con lo stesso codice tributo.

Si chiede di sapere se nella nuova disciplina del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13, D.lgs n. 472/97, come modificata dalla Legge di Stabilità 2015, con particolare riguardo alla definizione delle violazioni già constatate, debba ritenersi confermato l’orientamento delle Circolari n. 180 e n. 192 del 1998, circa l’onere di regolarizzare distintamente le violazioni prodromiche (es. omessa fatturazione) e quelle conseguenziali (omesso versamento, infedele dichiarazione).

La Legge di Stabilità 2015 pone l’obiettivo di incidere significativamente sulle modalità di gestione del rapporto tra fisco e contribuenti. Si punta su un nuovo modello di cooperazione tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti con l’obiettivo di perseguire il massimo adempimento 39 spontaneo degli obblighi tributari da parte dei contribuenti, potenziando l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.lgs n. 472 del 1997.

Ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate si applicano le novità in materia di ravvedimento, comprese quelle relative alla eliminazione della preclusione secondo la quale l’istituto del ravvedimento può essere adottato a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

Le novelle normative, però, non modificano, per il resto, l’assetto generale dell’istituto del ravvedimento. Pertanto, anche con riguardo alla definizione delle violazioni già constatate, si ritiene che debba ritenersi confermato l’orientamento delle Circolari n. 180 e 192 del 1998 circa l’onere di regolarizzare distintamente le violazioni prodromiche (es. omessa fatturazione) e quelle conseguenziali (omesso versamento, infedele dichiarazione). (Circolare N. 6/E del Mef)

È corretto ritenere che le nuove regole sul ravvedimento operoso si applicano anche alle violazioni che alla data del 1° gennaio 2015 siano già state constatate dall’ufficio (ad esempio con emissione del Pvc) ma non siano ancora state interessate da atti accertativi, liquidatori o da cartelle di pagamento? È una lettura in linea con la circolare 180/E del 1998 ispirata al favor rei.

Si ritiene che le nuove regole sul ravvedimento operoso, nel rispetto del principio di legalità di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n 472, trovano applicazione anche con riguardo alle violazioni che alla data del 40 1° gennaio 2015 siano già state constatate dall’ufficio ma non siano ancora state interessate da atti accertativi, liquidatori o da cartelle di pagamento. (Circolare n. 6/E del Mef)

Alla luce della possibilità di regolarizzare le violazioni già contestate in un pvc ma non ancora inserite in un avviso di accertamento, al momento della integrazione della dichiarazione dell’anno oggetto di ravvedimento, come potranno essere distinti i rilievi ai quali si intende prestare acquiescenza rispetto a quelli per i quali non si accetta la contestazione e dunque si intende proseguire in contenzioso?

Per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2015, sono mutati i presupposti per accedere all’istituto agevolativo. È possibile, infatti, accedere al ravvedimento operoso nonostante la violazione sia stata già constatata mediante pvc.

Ciò, tuttavia, non muta la natura e le finalità dell’istituto del ravvedimento operoso – che rimane un atto di regolarizzazione spontanea da parte del contribuente – nel senso che non lo trasforma in un atto di acquiescenza ai rilievi contenuti nel pvc.

Pertanto, il contribuente potrà sanare le medesime violazioni ravvedibili in base alla precedente formulazione normativa anche laddove - ed è questo l’elemento innovativo - gli sia stato consegnato un pvc, fermo restando l’assenza di notifiche degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR n. 633/1972. Sarà onere del contribuente comunicare agli Uffici i distinti rilievi per i quali si intende prestare acquiescenza. (Circolare n.6/E del Mef).

Gli avvisi bonari derivanti da controlli automatizzati e controlli formali sulle imposte dirette e l’IVA precludono il ravvedimento solo sulle violazioni rilevabili con queste procedure o anche con altre violazioni come, ad esempio, una omessa fatturazione?

Già prima della modifica introdotta con la Legge di Stabilità 2015 al ravvedimento operoso, la comunicazione degli esiti del controllo automatizzato e del controllo formale rappresentava un ostacolo alla possibilità di avvalersi dell’istituto.

Con la Circolare n. 18/E del 10 maggio 2011 è stato chiarito che la preclusione al ravvedimento opera con riferimento alle irregolarità riscontrabili nell’ambito di questi controlli. E’ stato, pertanto, ammesso che il contribuente che abbia ricevuto la comunicazione degli esiti del controllo automatizzato e/o di quello formale possa avvalersi del ravvedimento per sanare altre violazioni che non gli siano state contestate con tale procedura. Gli stessi chiarimenti trovano applicazione con riferimento al nuovo ravvedimento operoso.  (Circolare n. 6/E del Mef).

Gli avvisi di recupero di crediti di imposta e gli avvisi di irrogazione di sanzioni sono cause ostative del nuovo ravvedimento anche se non menzionate espressamente?

Si ritiene che gli avvisi di recupero di crediti di imposta e gli avvisi di irrogazione di sanzioni, anche se non espressamente menzionate, si debbano ritenere cause ostative del nuovo ravvedimento, per la loro natura di atti autoritativi impositivi che recano una pretesa tributaria.

Si chiede di sapere se la diversificazione delle due soglie temporali per la regolarizzazione (termine fisso, es. un anno dalla commissione della violazione, e termine mobile, es. scadenza della presentazione della dichiarazione) sia correlata alla distinzione tra “tributi periodici” (o meglio, con dichiarazione periodica) e “tributi istantanei”, come chiarito dalla Circolare n. 180/1998, oppure se ci si debba basare su altri criteri, come emerge dalle Circolari n.41/2005 e n. 2/2011 in ordine a talune violazioni in materia di IVA.

In relazione alle due soglie temporali previste dalla disposizione di cui all’articolo 13 del D.lgs n. 472/97 “termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione” e “un anno dall’omissione o dall’errore” si chiarisce che la diversificazione è in sostanza collegata alla distinzione tra i “tributi periodici” cui inerisce un obbligo dichiarativo che si rinnova periodicamente, (come per esempio imposte sui redditi, IVA) e i “tributi istantanei”, per i quali non si configura un obbligo dichiarativo (come, per esempio, imposta di registro, sulle successioni), come già chiarito dalla Circolare n. 180 del 1998.

A tal proposito, devono ritenersi ancora attuali le precisazioni contenute nei documenti di prassi circa la correlazione tra "tributi periodici" e "tributi 43 istantanei" da un lato, e le soglie temporali previste dalla disposizione dall’altra, nonché gli specifici chiarimenti resi con i citati documenti del 2005 e del 2011.

Infine, considerato che le disposizioni recate dalla Legge di Stabilità 2015 sono entrate in vigore il 1° gennaio 2015, in virtù del principio del favor rei è possibile ravvedere le violazioni constatate prima di tale data, fermo restando la mancata notifica di atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR n. 633/1972 relative alle violazioni oggetto di regolarizzazione. (Circolare n.6/E del Mef).


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Data inserimento / aggiornamento: 20/05/2021
Unità di competenza: IV UNITA'
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