Descrizione
Ai sensi dell’art. 13, comma 5, Legge Regionale n. 16/2019 “Le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere sono tenute a dare comunicazione mensile dei movimenti turistici mediante l’applicazione web regionale denominata Rilevatore Turistico Regionale, presente all’interno del sito
web della Regione Campania” (attualmente Piattaforma Regionale “Sinfonia Turismo SMART”).
La trasmissione dei dati statistici relativi alla movimentazione turistica all’Istat, effettuata per via telematica tramite gli organi regionali, in conformità al Regolamento (UE) n. 692/2011 e nell’ambito del Sistema Statistico Nazionale (Sistan), istituito con il D.lgs. n. 322 del 6 settembre 1989, costituisce
un preciso obbligo di legge. Tale adempimento riguarda tutte le strutture ricettive, sia alberghiere sia extralberghiere, presenti sul territorio comunale ed è finalizzato a garantire e agevolare le attività di controllo sull’offerta turistica regionale da parte delle autorità competenti.
Con nota acclarata al protocollo generale dell’Ente al n. 1768 del 26/01/2026 la Regione Campania - Direzione Generale Politiche Culturali e Turismo - ha comunicato che - da verifiche effettuate sul portale regionale - per la maggior parte le strutture ricettive ubicate in codesto Comune non assolvono
all’obbligo in oggetto di trasmettere regolarmente i dati di movimentazione turistica di propria competenza.
La mancata trasmissione dei dati su arrivi e presenze turistiche da parte delle strutture ricettive compromette l’affidabilità delle statistiche ufficiali e può determinare una riduzione delle risorse assegnate alla Regione Campania dal Ministero del Turismo, anche nell’ambito del Fondo Unico
Nazionale per il Turismo (FUNT). Ciò incide, di conseguenza, anche sui finanziamenti destinati ai Comuni per iniziative e progetti di sviluppo e promozione turistica.
In virtù di quanto esposto, si sollecitano i titolari di tutte le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere (ivi comprese le attività di locazione breve), ubicate nel Comune ad adempiere tempestivamente e regolarmente al suddetto obbligo di comunicazione mensile, con specifica
giornaliera, dei movimenti turistici mediante l’apposita applicazione web regionale.
In difetto, saranno, altresì, passibili di sanzione amministrativa pecuniaria.